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Economia e finanza

Il MES in dettaglio: dagli strumenti di intervento alla linea di credito per l’emergenza Coronavirus

Maggio 2020

Il Meccanismo Europeo di Stabilità è tornato protagonista dei dibattiti politici. Andrea Delitala, Head of Investment Advisory di Pictet AM Italia, spiega cos’è e come funziona. Scopri di più nel video.

Durante l’emergenza Coronavirus, si parla sempre più spesso del Meccanismo Europeo di Stabilità. Abbiamo già affrontato questo tema nel nostro precedente articolo che spiega cos’è e come funziona il fondo salva Stati. Ma data l’importanza dell’argomento in questo momento storico, crediamo sia utile l’approfondimento tecnico di Andrea Delitala, Head of Investment Advisory di Pictet AM Italia.

Andrea Delitala, Head of Investment Advisory di Pictet AM Italia


Il MES è un organo intergovernativo, istituito nell’ottobre 2012 come successore permanente della temporanea European Financial Stability Facility (EFSF), che agisce come prestatore di ultima istanza nei confronti dei paesi dell’Eurozona. Alla BCE che svolge ruolo analogo nei confronti delle banche, è infatti vietato per statuto il finanziamento diretto agli Stati.

Dei 700 mld di capitale sottoscritto ne sono stati versati 80 (14,8 dall’Italia) a fronte del quale il MES emette obbligazioni con scadenze fino a 45 anni e con alto rating, grazie al suo status di creditore privilegiato. L’importo massimo erogabile dal MES è fissato a €500 mld, in modo da garantire la virtuale certezza della solvibilità dell’Istituzione. Le somme erogabili disponibili ad oggi ammontano a €410mld.

L'istituzione del MES è stata consentita da una apposita modifica all'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), approvata dal Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011. La modifica prevede l’introduzione del seguente paragrafo: "Gli Stati membri la cui moneta è l'euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell'ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità”. Per questo non può esistere programma del MES senza condizionalità, quantomeno formale.

Il principale organo decisionale del MES è il Consiglio dei Governatori composto dai 19 Ministri delle Finanze dell’area dell’euro, che assume all’unanimità tutte le principali decisioni. In condizioni di urgenza, stabilite dalla Commissione Europea e dalla BCE, la maggioranza richiesta è ridotta all’85%. L’Italia, con il 17,9% dei voti, dispone quindi de facto, insieme a Germania e Francia, di un potere di veto.

Gli strumenti di intervento del MES

Il MES dispone attualmente dei seguenti strumenti per fronteggiare crisi di liquidità o di solvibilità degli Stati e crisi del sistema bancario:

  • Prestiti con programma di aggiustamento macroeconomico
  • Acquisti sul mercato primario
  • Acquisti sul mercato secondario
  • Linee di credito precauzionali: Precautionary Conditioned Credit Line (PCCL) ed Enhanced Conditions Credit Line (ECCL) attualmente previste dal Trattato. A breve verrà probabilmente aggiunto un nuovo strumento denominato Pandemic Crisis Support (PCS-ECCL, vedi sotto).
  • Prestiti per ricapitalizzazione bancaria indiretta
  • Ricapitalizzazione diretta degli istituti

I prestiti con programma di aggiustamento macroeconomico sono stati erogati a Irlanda, Portogallo, Grecia e Cipro. La Spagna ha beneficiato di prestiti per la ricapitalizzazione bancaria indiretta. Gli altri strumenti non sono stati finora utilizzati.

Le linee di credito attualmente previste, le PCCL e le ECCL si differenziano per criteri di accesso e per rigorosità delle condizioni richieste al fine di ottenere il prestito. Attualmente l’accesso alle PCCL è riservato ai Paesi che rispettano i seguenti criteri:

  1. Rispetto delle norme fiscali, anche se un paese è soggetto a una procedura per eccessivi disavanzi, purché il paese segua le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio;
  2. Un debito pubblico sostenibile;
  3. Rispetto dei requisiti della procedura per la sorveglianza sugli squilibri macroeconomici, anche se un paese è soggetto a una procedura per eccessivi squilibri;
  4. Un track record di accesso ai mercati dei capitali a condizioni ragionevoli;
  5. Una posizione esterna sostenibile;
  6. Nessun problema di solvibilità bancaria di rilevanza sistemica.

I membri del MES che non rispettano uno o più dei precedenti parametri, ma che presentano, comunque, una sana situazione economica e finanziaria generale e un debito pubblico sostenibile, potranno accedere alle ECCL. In questo caso le condizionalità richieste saranno più stringenti rispetto al caso di una PCCL, richiedendo di individuare un preciso piano che porti il paese a rispettare i criteri di cui sopra. Entrambi i programmi hanno una durata iniziale di un anno e sono rinnovabili due volte, ogni volta per sei mesi.

In ogni caso, i programmi del MES sono rivolti a Paesi il cui debito sia sostenibile. La valutazione della sostenibilità del debito (DSA) e della capacità di rimborso, per lo Stato membro che richiede assistenza finanziaria, viene effettuata dalla Commissione di concerto con la BCE e il MES. La Commissione monitora in modo continuativo e dettagliato la sostenibilità del debito di tutti i Paesi membri nel breve (S0), medio (S1) e lungo (S2) termine, attraverso un ampio set di indicatori ed utilizzando proiezioni deterministiche e stocastiche, e analisi di sensitività. Il MES contribuisce alla DSA con l'analisi dei piani e dei costi di finanziamento del Paese, valutando la liquidità e le caratteristiche del relativo mercato obbligazionario, i potenziali rischi derivanti dalla dimensione e dalla struttura del debito in essere, i piani di emissione del debito, l’andamento dei tassi di interesse, la capacità di rifinanziamento e accesso al mercato.

Il MES e l'emergenza COVID-19

Il 9 Aprile 2020 l’Eurogruppo ha proposto di rendere disponibile ai paesi dell’Eurozona le Pandemic Crisis Support, linee di credito basate sullo schema già esistente delle ECCL (PCS-ECCL). Questo strumento ha la finalità di rendere disponibile ad ogni paese un importo pari al 2% del suo PIL (ovvero ca €36mld per l’Italia) con un unico requisito: che il paese richiedente si impegni a utilizzare questa linea di credito per sostenere il finanziamento dell'assistenza sanitaria diretta e indiretta, i costi relativi alla cura e alla prevenzione del COVID-19. Nel caso in cui ognuno dei 19 paesi utilizzasse i prestiti del programma Pandemic Crisis Support pari al 2% del rispettivo PIL, il MES sarebbe chiamato a nuovi esborsi per 238 miliardi che, in aggiunta ai 90 erogati nell’ambito dei programmi non ancora conclusi (del totale erogato pari a 110mld ne sono stati infatti rimborsati circa 20), porterebbe il totale degli attivi almeno a 328 miliardi, poco più del 65% della sua capacità massima.

L’onere delle linee di credito del MES per il paese assistito è pari al costo della raccolta, ovvero delle emissioni del MES, con l’aggiunta di alcune commissioni. Attualmente il costo medio dei programmi in essere è dello 0,76%. Qualora il MES intervenisse sul mercato primario, invece, incasserebbe rendimenti “di mercato” ma ¾ dell’eccedenza di questi rispetto ai costi operativi del MES sarebbero retrocessi alla fine di ogni anno allo Stato beneficiario.

L’attivazione di uno degli strumenti del MES che preveda delle condizionalità sostanziali fornisce alla BCE la valutazione tecnica in merito alla sostenibilità del debito, consentendole di porre in atto le Outright Monetary Transaction, strumento illimitati di intervento sul mercato secondario dei titoli di Stato con scadenza compresa tra 1 e 3 anni. I programmi che rientrerebbero in questa definizione sono quindi quello dei prestiti con programma di aggiustamento macroeconomico e le Enhanced Conditioned Credit Lines. La partecipazione al programma di Pandemic Crisi Support non sarebbe invece sufficiente all’attivazione delle OMT da parte della BCE in quanto la condizionalità richiesta per l’accesso al programma non sarebbe inerente la sostenibiltà/stabilità ma solo la destinazione dei fondi.

Conclusioni

Il MES è uno strumento di sostegno finanziario nato durante un’emergenza (2011-12) che oggi viene ampliato durante un’altra emergenza (Covid-19). Tuttavia, ha una certa rilevanza (2% del PIL non è poco) e duttilità nelle modalità di erogazione. Inoltre, rappresenta la condizione necessaria sebbene forse non sufficiente per l’impiego dell’OMT. Anche solo per questa ragione si tratta di una delle istituzioni potenzialmente più efficaci nell’architettura tuttora incompleta dell’Unione Monetaria Europea.

Finchè la BCE continuerà ad impiegare la flessibilità ed intensità mostrate dall’inizio della pandemia nell’esecuzione degli acquisti decisi con l’estensione del QE (forse da applicarsi ancora nei prossimi mesi), e supponendo il possibile sostegno delle altre misure di intervento Europeo, il ricorso al MES non sarà necessariamente prioritario. Tuttavia, a fronte di protratte difficoltà di un singolo paese dopo la fine dell’emergenza, questo potrebbe rivelarsi uno strumento non idoneo.