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Economia e finanza

La MiFID 2 approvata in via preliminare: trasparenza e protezione per i risparmiatori

Giugno 2017

Il Consiglio dei ministri italiano ha approvato in via preliminare il testo del decreto legislativo di attuazione della direttiva comunitaria sui mercati e gli strumenti finanziari.

A fine aprile, il Consiglio dei ministri italiano ha approvato in via preliminare il testo del decreto legislativo di attuazione della direttiva comunitaria sui mercati e gli strumenti finanziari (2014/65/UE) conosciuta anche come MiFID 2. Il testo attende ancora i pareri consultivi delle commissioni parlamentari, dove si stanno svolgendo le audizioni delle autorità competenti. Ma tra le maggiori novità, c’è sicuramente la norma che conferisce alle autorità di vigilanza il potere di vietare o limitare la distribuzione di alcuni prodotti finanziari “qualora ritengano che essi possano compromettere la stabilità e l’integrità dei mercati, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e gli interessi degli investitori”.
Il decreto modifica la precedente disciplina, includendo settori precedentemente non regolamentati e impostando un sistema più completo di vigilanza e applicazione delle regole. Lo scopo è quello di normare un mercato sempre più vario, caratterizzato dall’incremento delle tipologie di strumenti finanziari e dalla diffusione dei sistemi di trading ad alta frequenza. Si punta così allo sviluppo di un mercato unico dei servizi finanziari in Europa, nel quale siano assicurate la trasparenza e la protezione degli investitori, in modo che risparmiatori e imprese possano operare anche all’estero con maggiore semplicità e regole uguali in tutti gli Stati membri.
Sono interessate soprattutto le società di investimento mobiliare, le banche e le società di gestione del risparmio che prestano servizi di investimento, ma anche gli operatori nel settore dell’energia e delle materie prime.
 
Le nuove disposizioni garantiscono una corretta informazione per gli investitori e regolano i potenziali conflitti di interesse tra le parti. Si ampliano poi gli obblighi di comunicazione alla clientela su costi e oneri connessi ai servizi di investimento. Inoltre, le informazioni circa tutte le voci di costo devono essere presentate in forma aggregata, per consentire al cliente di conoscere il costo complessivo e il suo impatto sul rendimento atteso dall’investimento.
 
Si prevede poi che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), l’Autorità bancaria europea (EBA) e le autorità di vigilanza nazionali (Consob e Banca d’Italia) abbiano la facoltà di vietare o limitare la distribuzione di alcuni prodotti finanziari.
 
Il recepimento della direttiva è anche l’occasione per definire una disciplina unitaria nell’ambito del sistema finanziario riguardo all’istituto della segnalazione delle violazioni (whistlesblowing). E nuove norme sono previste anche in tema di consulenza finanziaria, con l’introduzione della consulenza “indipendente” e con alcune specifiche regole che devono essere osservate dalle imprese di investimento.