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Il decreto Rilancio ha varato il cosiddetto “superbonus”. Come fa già intuire il nome, si tratta di una misura straordinaria: una detrazione del 110% sulle spese sostenute per specifici interventi edilizi. L’obiettivo è quello di sostenere le famiglie in un momento complicato e, allo stesso tempo, tentare di rilanciare il settore. L'Agenzia delle Entrate ha sintetizzato le caratteristiche del provvedimento, chiarendo allo stesso tempo alcuni aspetti operativi.
Come detto, l'aliquota è al 110% e riguarda le spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Gli interventi sull'abitazione (anche sulla seconda casa) devono riguardare efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli. Gli interventi possono essere di diversi tipi, come ad esempio isolamento termico o sostituzione degli impianti di climatizzazione. È necessario però assicurare, nel complesso, il miglioramento di almeno due classi energetiche o il conseguimento di quella più alta.
Altra novità del superbonus: una gestione più agevole della detrazione. Anziché usufruirne direttamente sulle imposte future, può essere utilizzata come sconto in fattura. Non solo: si può cedere il credito corrispondente alla detrazione a un soggetto non coinvolto nei lavori (come una banca), “monetizzando” il credito in tempi più rapidi.
Il superbonus si applica ad esempio nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali, effettuati da condomini, persone fisiche (ma non per l'attività d'impresa, arti e professioni), istituti delle case popolari, associazioni e società sportive. Il tetto massimo del superbonus è pari a una spesa di 50 mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti all’interno di edifici plurifamiliari; di 40 mila euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari, se l'edificio è composto da due a otto unità; di 30 mila euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari, se l'edificio è composto da più di otto unità immobiliari.
Il superbonus, ha spiegato l'Agenzia delle Entrate, si aggiunge e non è quindi incompatibile con le misure simili già vigenti, ossia le detrazioni dal 50 all’85% delle spese per il recupero del patrimonio edilizio (il cosiddetto sismabonus) e la riqualificazione energetica degli edifici (l'ecobonus).
Fonte infografica: Pictet AM Italia
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